Prescrizioni cogenti

Prescrizioni derivanti dalla Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46, 1997), 2007/47/CE e successive modifiche e integrazioni​

Il Fabbricante è considerato tale ai sensi dell’attuale normativa sui Dispositivi Medici, Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs.46, 1997), 2007/47/CE e successive modifiche e integrazioni, e ha la titolarità della marcatura CE

Il Contattologo si impegna a non modificare in alcun modo i prodotti ricevuti, a non alterare il contenuto delle confezioni, preservando le relative etichette ed istruzioni d’uso.

Il Fornitore garantisce la rintracciabilità dei lotti dei prodotti fino al Cliente; inoltre il Fabbricante è responsabile della conformità del labelling ai requisiti cogenti previsti dalla normativa sui Dispositivi Medici, Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46, 1997), 2007/47/CE e successive modifiche e integrazioni.

Il Contattologo si impegna a mantenere la rintracciabilità dei prodotti forniti dal Fornitore per un periodo di almeno 10 anni successivi alla data di scadenza del prodotto stesso e comunque agirà come previsto dalle normative vigenti.

Il Contattologo si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore in caso di reclamo, segnalazione o evento avverso derivante dall’impiego dei prodotti, notificando al Fornitore entro 24/48 ore natura, evento, luogo, codici e lotti dei prodotti coinvolti.

Condizioni generali di vendita

 

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