Le presenti Condizioni Generali di Vendita formano unitamente ai singoli ordini parte integrante ed ineliminabile di ciascun contratto di vendita e fornitura che verrà stipulato tra OGM ed i propri Clienti.
ART 1 – DEFINIZIONI
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali si applicano le seguenti definizioni:
“Prodotti”: lenti a contatto e qualsiasi altro bene e/o prodotto che formi oggetto di vendita e/o distribuzione e/o fornitura da parte di OGM ad altro soggetto; “Fornitore” e/o “OGM”: Optical General Medical Srl; “Cliente”: soggetti che hanno acquistato prodotti da OGM; “Clienti Finali”: soggetti che hanno acquistato prodotti dai Clienti di OGM.
ART 2 – VALIDITA’ ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI – PROPOSTE DI ACQUISTO – ACCONTO – PENALE
2.1 Per ragioni di carattere organizzativo e per consentire una puntuale evasione degli ordini acquisiti, OGM prende in considerazione esclusivamente proposte di acquisto, formulate dai Clienti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 c.c. aventi validità di 60 giorni.
2.2 Contestualmente alla presentazione della proposta di acquisto il Cliente – salvo diverso accordo scritto – deve versare un acconto non inferiore al 50% del prezzo totale di vendita. Detto versamento deve considerarsi ad ogni effetto infruttifero e sarà imputato a pagamento del prezzo nel caso di corretto adempimento delle obbligazioni del Cliente, mentre nel caso di inadempimento a dette obbligazioni sarà trattenuto a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito da OGM a causa di tale inadempimento.
2.3 In casi particolari, a discrezione della Direzione, OGM potrà richiedere il pagamento anticipato dell’intero prezzo della fornitura; in tali casi il Cliente potrà ritirare la proposta di acquisto qualora non intenda pagare anticipatamente il prezzo.
2.4 Tutti gli ordini sono comunque subordinati all’approvazione della Direzione di Optical General Medical Srl.
ART 3 – PREZZO E SPESE DI SPEDIZIONE
3.1 Il prezzo di vendita dei prodotti commercializzati da OGM viene definitivamente determinato in base al prezzo di listino di OGM in vigore al momento dell’ordine, oltre al costo del trasporto, ove non espressamente posto a carico del venditore.
3.2 I prezzi di listino si riferiscono sempre all’acquisto di una singola confezione e si intendono sempre al netto di IVA e fatti salvi gli sconti eventualmente risultanti per iscritto.
3.3 Le spese di spedizione verranno addebitate al puro costo.
ART 4 – PAGAMENTO DEL PREZZO – RITARDI E SOSPENSIONE DELLE FORNITURE – CLAUSOLA RISOLUTIVA
4.1 Il prezzo pattuito deve essere saldato sempre secondo le seguenti modalità:
MERCE PRONTA – 2,5% (FATTURA IMMEDIATA)
CONTRASSEGNO – 2,0% (FATTURA IMMEDIATA)
SDD 5 GG DATA FATTURA – 1,0% senza spese incasso
SDD 30 GG DF FM senza sconto finanziario e senza spese d’incasso.
4.2 In caso di ritardato pagamento rispetto al termine pattuito il Cliente deve intendersi automaticamente costituito in mora, senza bisogno di alcuna intimazione scritta e sugli importi dovuti dovrà corrispondere gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza sino al saldo effettivo.
4.3 Nel caso di ritardo – superiore ai 30 giorni – nel pagamento del prezzo e/o di pagamento parziale di quanto dovuto in forza delle presenti condizioni, OGM avrà la facoltà di sospendere tutte le consegne di prodotti non ancora effettuate con riferimento al contratto rimasto inadempiuto, nonché di risolvere ai sensi dell’art 1456 c.c. il singolo contratto, trattenendo a titolo di penale gli acconti eventualmente già versati dal Cliente; inoltre in questi casi OGM avrà facoltà di sospendere tutte le consegne di prodotti non ancora ultimate anche con riferimento ad eventuali ulteriori contratti ancora in essere con il medesimo Cliente.
ART 5 – MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
5.1 OGM si riserva di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute necessarie o anche solo opportune, sia in termini di composizione, sia in termini di processo produttivo (i materiali, le modalità di fabbricazione, le specifiche, la produzione, il confezionamento o ogni altra caratteristica, purché tale modifica non alteri sostanzialmente le prestazioni del Prodotto).
5.2 Conseguentemente, il Cliente non avrà diritto di recedere dal contratto di compravendita, né potrà eccepire alcunché qualora le caratteristiche dei prodotti oggetto del contratto vengano modificate tra la data della proposta di acquisto e quella della consegna.
5.3 Per le medesime ragioni di cui al precedente capoverso, i dati informativi contenuti nei depliants e nel materiale tecnico in distribuzione hanno valore meramente indicativo e non vincolante.
ART 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE
ll Cliente si obbliga :
a) a rivendere i Prodotti ai propri Clienti (“Clienti Finali”) esclusivamente a seguito di controllo o dietro certificazione medica e con controlli adeguati dell’idoneità delle lenti;
b) a non utilizzare tecniche e/o canali di vendita a distanza (e-commerce; per corrispondenza; altro) e non rivendere i Prodotti indirettamente per interposte persone e/o altri venditori, pena la sospensione temporanea o permanente della fornitura a piena discrezione del fornitore;
c) a non vendere e/o alienare in altro modo e dietro pagamento i Prodotti forniti da OGM come campioni o prodotti di prova;
d) a non modificare in alcun modo i Prodotti ricevuti, a non alterare il contenuto delle confezioni, preservando le relative etichette ed istruzioni d’uso;
e) a consegnare al Cliente Finale le istruzioni per il corretto utilizzo dei Prodotti in base alle normative vigenti;
f) a garantire la rintracciabilità dei lotti dei prodotti fino al Cliente Finale successivamente alla data di scadenza del prodotto stesso per il periodo stabilito dalla normativa vigente (attualmente pari a 10 anni);
g) ad informare tempestivamente OGM in caso di i) reclamo, segnalazione o evento avverso derivante dall’impiego dei Prodotti pervenuta da Clienti Finali e/o ii) in caso di ricezione di comunicazioni e/o atti da parte delle Autorità competenti sempre in relazione all’impiego dei Prodotti o comunque in relazione agli stessi, notificando al Fabbricante entro 24/48 ore copia dei predetti reclami/denunce/atti/comunicazioni, o specificando in dettaglio, qualora denunciati oralmente, i sintomi della reazione indesiderata denunciata dai Clienti Finali, i riferimenti del Cliente Finale colpito ed ogni altro elemento utile;
h) ad astenersi categoricamente dal procedere a qualsiasi comunicazione alle Autorità competenti in conseguenza a questioni relative alla qualità e/o sicurezza dei prodotti, restando dette comunicazioni di competenza esclusiva del Fornitore;
i) a rispettare la normativa nazionale e comunitaria, i regolamenti e i codici professionali, in particolare quelli relativi all’acquisto e/o alla vendita di lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti.
ART 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL FORNITORE
7.1 OGM dovrà fabbricare, imballare e fornire i Prodotti in conformità ai propri obblighi stabiliti dalla legislazione Europea e dagli standard industriali generalmente accettati.
7.2 OGM avrà la facoltà in ogni momento, e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Cliente, di cessare la fornitura di una determinata linea di prodotti e/o di un prodotto specifico o di modificare il design.
7.3 OGM potrà richiedere prove al Cliente e/o condurre ispezioni e controlli periodici per garantire la conformità agli obblighi incombenti sul Cliente di cui alla precedente clausola 6).
7.4 Salvo quanto previsto dalla successiva clausola 11 e salvo diverso accordo scritto, OGM non è tenuta a ritirare merce venduta.
ART 8 – TERMINI DI CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO
8.1 I termini concordati per la consegna devono intendersi meramente indicativi.
8.2 Il mancato rispetto dei termini di consegna da parte di OGM non comporta alcuna responsabilità verso il Cliente, a meno che il ritardo nella consegna sia superiore a 30 giorni e lo stesso non sia riconducibile a cause di forza maggiore; nel qual caso spetta al Cliente esclusivamente il diritto di recedere dal contratto, escluso qualsiasi diritto al risarcimento danni.
8.3 Al momento della Consegna dei Prodotti al Cliente si trasferirà in capo a quest’ultimo il relativo rischio per perdita e/o danni al prodotto stesso.
8.4 Le modalità di fornitura di tutti i Prodotti e quella “FCA” (franco vettore nei locali del Fornitore) ai sensi di quanto previsto dagli Incoterms 2010 e successive eventuali modifiche.
ART. 9 – GARANZIE DI QUALITA’ DEL PRODOTTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
9.1 Tutti i prodotti sono ceduti da OGM con le ordinarie garanzie di legge.
9.2 La garanzia suddetta non opera nel caso di:
a) utilizzo dei prodotti in modo non conforme alle prescrizioni o per usi diversi da quelli a cui sono destinati;
b) omessa denuncia dei vizi riscontrati nel termine di otto giorni dalla scoperta per vizi occulti;
c) omessa denuncia dei vizi evidenti e facilmente conoscibili, in quanto percepibili de visu, nel termine di 8 giorni dalla data della consegna, ferma restando l’esenzione di garanzia per vizi conosciuti ex art 1491 c.c..
d) qualora il Cliente acconsenta a qualsiasi utilizzo dei prodotti pur avendo riscontrato – ed eventualmente comunicato a OGM – un qualunque difetto.
9.3 Le denunce devono essere effettuate, a pena di decadenza, mediante raccomandata a.r. da indirizzare a OGM Srl, presso la sua sede legale.
ART 10 – PRODOTTI DIFETTOSI
10.1 Nell’ipotesi in cui il Cliente dovesse riscontrare un difetto nei Prodotti, fermo quanto previsto dalla precedente clausola 9.2 lettera c), il Cliente dovrà tempestivamente comunicarlo ad OGM a pena di decadenza entro 8 giorni dalla scoperta.
10.2 OGM provvederà quindi, a sua insindacabile discrezione, i) a sostituire i Prodotti difettosi con prodotti uguali o sostanzialmente simili, nel rispetto e piena validità delle presenti condizioni generali; ii) ad emettere nota di credito e/o ad effettuare il rimborso in favore del Cliente per un importo pari al prezzo pagato per i Prodotti difettosi.
10.3 Il Cliente inoltre in questi casi non potrà comunque annullare ordini, rifiutare la consegna di Prodotti o sottrarsi al pagamento in relazione a qualsiasi altro diverso ordine/contratto precedentemente concluso con OGM.
ART 11 – SICUREZZA E RITIRO DI PRODOTTI – GESTIONE DEI RECLAMI
11.1 La conservazione, l’impiego, la gestione, il trattamento, la manutenzione e l’utilizzo dei Prodotti dovrà avvenire sempre e solo secondo l’ordinaria diligenza, le prescrizioni di legge e comunque le istruzioni e/o linee guida fornite da OGM in relazione ai Prodotti.
11.2 In nessun caso il Prodotto dovrà subire modifiche e/o manipolazioni (anche tramite l’apertura, la manomissione, la separazione, il riconfezionamento o l’alterazione di qualsiasi etichettatura).
11.3 Il Cliente si obbliga a garantire che il proprio personale dipendente e/o altri soggetti responsabili per la conservazione, l’impiego, la gestione, il trattamento, la manutenzione e l’utilizzo dei Prodotti abbiano ricevuto tutte le informazioni necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni impartite da OGM in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
11.4 OGM si riserva la facoltà di ritirare a propria esclusiva discrezione qualsiasi Prodotto già venduto al Cliente o ai Clienti Finali, rimborsando il Prezzo pagato o sostituendo i Prodotti; il Cliente invece non potrà procedere autonomamente ad un ritiro se non sulla scorta di precise ed esplicite istruzioni scritte di OGM.
11.5 Il Cliente si obbliga a comunicare ad OGM tempestivamente entro il termine di 24/48 ore con riferimento a qualsiasi reclamo e/o segnalazione pervenuta in relazione ai Prodotti dai Clienti Finali e/o dalle Autorità competenti.
11.6 Il Cliente si obbliga ad osservare le istruzioni e rispettare le prescrizioni impartite da OGM in relazione a questioni, procedimenti o trattative inerenti eventuali reclami e/o segnalazione pervenute in relazione ai Prodotti dai Clienti Finali e/o dalle Autorità competenti.
ART 12 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, diritti su invenzioni, diritto d’autore, marchi, denominazioni commerciali e nomi a dominio, diritti relativi al design, diritti di protezione della riservatezza, di informazioni riservate, know-how) relativi ai Prodotti sono di titolarità di OGM o del proprio Gruppo.
12.2 Il Cliente si obbliga sin d’ora a non utilizzare in alcun modo qualsiasi DPI senza autorizzazione di OGM e senza il rilascio da parte di quest’ultima di apposita licenza scritta.
12.3 OGM garantisce al Cliente un diritto di uso non esclusivo e revocabile (a propria discrezione) del nome del Fornitore e dei marchi (Marchi) sul materiale informativo, sul materiale presente all’interno del punto vendita e sul materiale pubblicitario per la promozione di Prodotti.
12.4 Il Cliente si obbliga a non alterare, aggiungere, rendere illeggibili o rimuovere, in alcun modo a) qualsiasi confezione o etichettatura dei Prodotti, b) qualsiasi riferimento ai Marchi o OGM o a qualsiasi altro nome apposto sui Prodotti o alla loro confezione o etichettatura; e/o a non utilizzare, in relazione ai Prodotti, qualsiasi marchio diverso da quello originariamente apposto.
12.5 Il Cliente inoltre si obbliga a non utilizzare o registrare, senza il previo consenso scritto di OGM, nomi commerciali e/o nomi a dominio che contengano i Marchi di OGM o e/o che siano simili a questi ultimi e che possano ingenerare confusione.
ART 13 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E RINUNCE
13.1 Ad esclusione dei soli casi di dolo o colpa grave, OGM risponderà nei confronti del Cliente, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, solamente ed esclusivamente entro i limiti del prezzo pagato o da pagare secondo le previsioni del Contratto per i Prodotti acquistati.
13.2 In nessun caso OGM risponderà nei confronti del Cliente a titolo di risarcimento per lucro cessante, o per qualsiasi perdita indiretta derivante dal presente Contratto.
13.3 In ogni caso, come previsto alla precedente clausola 9, il diritto al risarcimento di qualsiasi danno, direttamente o indirettamente causato dal Prodotto ceduto, ovvero comunque a questo altrimenti connesso, si estingue per decadenza, se il danneggiato e/o il Cliente non comunichino a OGM l’avvenuto danno entro otto giorni rispettivamente dalla scoperta o dalla ricezione della denuncia da parte del danneggiato.
13.4 OGM inoltre non sarà responsabile nei confronti del Cliente e/o dei “Clienti Finali” per qualsiasi danno o conseguenza derivante a seguito di errata conservazione e/o comunque manipolazione e/o non corretto utilizzo dei Prodotti in difformità alle istruzioni o alle linee guida fornite da OGM.
13.5 Con riferimento ai Prodotti difettosi, fermi i rimedi previsti nella precedente clausola 10 (sostituzione del Prodotto o emissione di nota di credito), OGM non sarà tenuta a rifondere, indennizzare, risarcire e/o riconoscere in favore del Cliente alcun ulteriore somma e/o utilità in relazione alla non conformità dei Prodotti ed il Cliente rinuncia sin d’ora a formulare siffatte pretese.
13.6 Come previsto dalla precedente clausola 7.2, OGM, qualora decida di cessare la fornitura di una determinata linea di Prodotti e/o di un Prodotto specifico o di modificare il design, non sarà tenuta a rifondere, indennizzare, risarcire e/o riconoscere in favore del Cliente, che rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa in tal senso.
13.7 Come previsto dalla precedente clausola 8.2, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di consegna da parte di OGM anche qualora superiore a novanta giorni, OGM non sarà tenuta a rifondere, indennizzare, risarcire e/o riconoscere in favore del Cliente che rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa in tal senso fermo quanto stabilito dalla clausola 8.2.
13.8 Fermo quanto pattuito nelle precedenti clausole, il Cliente rinuncia sin d’ora, nei confronti di OGM, che accetta, al diritto di regresso previsto dall’art. 131 D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206.
ART 14 – DEFINIZIONE CONTRATTUALE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Devono intendersi cause di forza maggiore, idonee a giustificare eventuali ritardi e/o inadempimenti delle obbligazioni pattuite a carico di OGM, le cause non direttamente ed immediatamente riconducibili alla volontà di OGM, quali ad esempio le sospensioni del lavoro dovute ad agitazioni sindacali (anche aziendali) o ad altre cause, sospensioni o ritardi nei trasporti e nei rifornimenti di fattori della produzione (materie prime, energia, ecc…), provvedimenti di Pubblica Autorità, calamità naturali, analoghe cause dipendenti da forza maggiore o caso fortuito, comunque verificatesi nelle sfere di competenza dei fornitori di OGM, ovvero durante i trasporti del Prodotto.
ART 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Cliente si impegna, per tutta la durata del presente contratto ed anche successivamente alla cessazione dello stesso, a mantenere strettamente riservati il know-how, i documenti, i dati, le informazioni, le notizie ed, in genere, ogni elemento connesso all’esecuzione del presente contratto, sia di natura tecnica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: tecniche di applicazione), che di natura commerciale, con la sola eccezione dei rispettivi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, i quali qualora fossero resi edotti di qualsivoglia informazione dovranno essere parimenti vincolati al medesimo obbligo di riservatezza.
ART 16 – GDPR – PROTEZIONE DEI DATI
Il Cliente è consapevole che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti per la conclusione e l’esecuzione del presente contratto verranno trattati (anche con strumenti informatici) dal Titolare, da dipendenti e/o collaboratori del titolare a tal fine autorizzati e/o da eventuali Responsabili del Trattamento ex art 28 appositamente designati, nel pieno rispetto della normativa vigente e per le finalità indicate nell’informativa, che dichiara di aver ricevuto e che è consultabile sul sito web del Fornitore (www.ogmitalia.it).
ART 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E CESSIONE
17.1 Il presente contratto non potrà essere modificato o integrato in nessuna delle sue parti o previsioni se non in forma scritta.
17.2 Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti non sono cedibili a terzi o aventi causa, per alcun titolo o ragione, se non previo accordo tra le parti.
ART 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
18.1 I rapporti relativi e connessi ai contratti stipulati da OGM sono regolati esclusivamente dalla legge italiana, con esclusione di qualsivoglia altra legge o convenzione internazionale.
18.2 Tutte le controversie comunque riconducibili ai rapporti di cui al precedente capoverso sono devoluti alla competenza esclusiva del Foro di Trento.